I casi di malasanità possono essere molto variegati, ad es.: diagnosi errate o ritardate, lesioni fisiche o psichiche derivanti da interventi chirurgici errati o a seguito di un parto malriuscito (fattispecie purtroppo molto frequente e che può determinare gravissime conseguenze), malattie gravi contratte all'ospedale, infezioni da trasfusioni.
Meritano sicuramente una delicata attenzione e riservatezza i sempre maggiori casi di responsabilità chirurgico-estetica.
Diventa pertanto indispensabile potersi affidare ad avvocati e medici-legali competenti per cercare di ottenere il giusto risarcimento dei danni nei confronti di medici e, se del caso Asl, ospedali e cliniche private.
Del pari, è stato constatato anche l'aumento di casi in cui si ricorre all'Autorità Giudiziaria anche in assenza di responsabilità da parte dei Sanitari. Sotto tale profilo assume rilievo, anche ai fini della difesa in campo penale dei medici e degli operatori sanitari (che invece hanno agito con professionalità e diligenza), le ultime novità legislative in materia di responsabilità medica (cosiddetta riforma Gelli), a seguito delle quali è stato rivisitato il codice penale, con l'introduzione del nuovo art. 590 sexies che indica con maggior rigore i casi di non punibilità; mentre sono state introdotte numerose innovazioni sotto il punto di vista del procedimento civile diretto ad ottenere il risarcimento del danno da parte dei pazienti.